Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (giugno 2022 per edilizia popolare)
Il Decreto Rilancio ha previsto importanti detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, volti a ridurre il rischio sismico e legati al fotovoltaico che possono arrivare a coprire il 110% della spesa sostenuta, con rimborsi in cinque anni anziché in 10.
Un forte incentivo alla riqualificazione del nostro patrimonio abitativo relativamente a:
1) A seconda della tipologia di edificio, interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile – comunque non superiore a euro 50.000 – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e a seconda del loro numero.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (fino a 8 unità immobiliari), a euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (oltre 8 unità immobiliari) ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3) A seconda della tipologia di edificio, interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
4) Alcune tipologie di interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici (non per quelli posti in zona sismica 4). La detrazione si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
5) Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, a determinate condizioni e per un ammontare non superiore a euro 48.000.
6) Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purchè congiunte a una degli interventi ai punti 1, 2 e 3.
In luogo della detrazione, fruibile in 5 rate annuali di pari importo, si può optare per:
- un contributo sotto forma di sconto fino ad un importo pari al corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore
- la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
Escluse dalle agevolazioni le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Tra i beneficiari, le persone fisiche che effettuano i lavori su un massimo di 2 unità immobiliari.
Per tutti gli approfondimenti relativi, si rimanda all’Art. 119 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge n. 77 / 2020 e si invita a verificare l’applicabilità delle agevolazioni con un professionista di fiducia.